Art. 1.

      1. La presente legge disciplina la pratica del naturismo e la realizzazione di aree ad essa destinate.
      2. È definito naturismo l'insieme delle pratiche di vita all'aria aperta che, nel rispetto degli altri, della natura e dell'ambiente circostante, utilizzano il nudismo come forma di ricreazione e di sviluppo della salute fisica e mentale attraverso il contatto diretto con la natura.